ll risarcimento del danno è una delle forme di risarcimento danni prevista dal Codice Civile (artt. 1218 c.c. – 2043 c.c.) e che insorge quando si subisce un danno che viola il principio del neminem laedere.
Secondo questo principio del nostro ordinamento, infatti, ciascuno deve comportarsi in modo da non recare alcun pregiudizio ad altri. Nel momento in cui questo non avviene, si concretizza il danno.
Il risarcimento è, quindi, la forma di ristoro del danno subito. La giurisprudenza distingue però due tipi di condotta diversi da cui può scaturire il danno: extracontrattuale o contrattuale.
Lo studio offre consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i casi rientranti nelle fattispecie di fatto illecito (danno causato da incapace, responsabilità dei genitori, responsabilità dei padroni e committenti, responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, danno cagionato da cose in custodia, danno cagionato da animali, rovina di edificio, danno da vacanza rovinata, ecc.) o laddove in determinate circostanze il debitore non esegua esattamente la prestazione dovuta ed è quindi tenuto al risarcimento del danno.
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